Organi dell’Associazione

Art. 7
Organi dell’Associazione 

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • L’Assemblea dei soci;
    • Il Consiglio direttivo;
    • Il Presidente;
    • Due Vice – Presidenti;
    • Il Segretario;
    • Il Tesoriere.
  2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8
L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
  2. Ogni associato dispone di un solo voto.
  3. (massimo 5 per associazioni con più di 500 soci).
  4. L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
    1. vo.                                                                                                            
  5. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  6. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  7. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, e in assenza di tutti e tre, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
  8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 9
Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è formato dai soci fondatori, che restano in carica dalla costituzione dell’Associazione per 3 anni; dal 2024 i membri, in numero non inferiore a tre e non superiore ad 8, saranno nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).
  2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili al massimo per 5 volte.
  3. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
  4. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
  5. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
  6. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.
  7. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio direttivo delibera:
    • le proposte di modifica dello statuto;
    • i programmi delle attività;
    • l’ammissione di nuovi soci;
    • l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
    • il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
    • i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
    • tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
    • la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
    • tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.
  8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, e, in assenza di tutti e tre, dal membro più anziano del Consiglio.
  9. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
  10. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10
Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano a uno dei due Vice-  Presidenti o, in assenza di tutti e tre, al membro più anziano del Consiglio direttivo.
  3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.
  4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11
Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12
Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.