Soci OIDA

Art.4

Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
  3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

  1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
  2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  3. Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche ed enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
  4. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
  5. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.
  6. Il Consiglio direttivo accetta i nuovi soci entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di adesione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  7. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
  8. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
  9. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
    • mancato versamento della quota associativa per un anno;
    • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  10. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
  12. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.                                                                                                                               

Art.6

Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
    • a versare la quota associativa annua decisa dal consiglio direttivo di cui all’art.3.
  2. I soci hanno diritto:
    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    • ad accedere alle cariche associative;
    • a prendere visione dei libri sociali.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.