Statuto

Art. 1

Costituzione

  1. E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “O.I.D.A. – Organizzazione Italiana Disturbi Alimentari – vedere, sapere” con sede nel comune di Milano (MI) in via Giovanni Boccaccio 29, 20123.
  2.  L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione in presenza o online.
  3. Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  5. La durata dell’Associazione è di anni 100.
  6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2

Scopi e attività

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    • interventi e prestazioni sanitarie;
    • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • formazione universitaria e post-universitaria;
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della consapevolezza sui DAN);
    • prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa in qualità di fattori di rischio per l’insorgenza di DAN;
    • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
    • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
  3. In particolare l’Associazione ha le seguenti finalità e scopi: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a sostegno delle persone con disturbi psicofisici e delle loro famiglie, in particolar modo nell’ambito dei DAN, attraverso l’apporto di gruppi di professionisti e volontari del settore, con l’obiettivo di difendere i diritti fondamentali della persone e tutelare la salute mentale e fisica attraverso molteplici e differenziati interventi, in collaborazione con enti pubblici e privati. Tali interventi mirano a: sostenere la realizzazione delle migliori soluzioni per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone tutelate; contrastare il decadimento indotto dalla malattia e dall’emarginazione; sviluppare autonomia e partecipazione; migliorare la qualità di vita delle persone e delle loro famiglie; superare lo stigma. Per perseguire tale obiettivo, l’Associazione, attraverso i propri associati, sarà presente sul territorio nazionale per:
  4. svolgere attività di ascolto, sostegno, orientamento, informazione e formazione per le persone con disagio psicosociale e le loro famiglie, prevalentemente nell’ambito dei DAN;
  5. favorire e sostenere la realizzazione di Consultori, Centri di Cura, Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale nei quali organizzare e gestire attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi e propedeutici al lavoro;
  6. gestire Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di Sostegno;
  7. operare per la promozione della Persona, della salute, delle risorse individuali e familiari;
  8. formare figure professionali e facilitatori nell’ambito della salute mentale e fisica, nell’ambito dei DAN, sostenendone la motivazione;
  9. attivare sul territorio reti di volontariato per l’accompagnamento delle famiglie e dei sofferenti psichici;
  10. partecipare all’ampliamento delle reti di integrazione sociale tra i Centri Sociali e ad altre iniziative pubbliche e private del territorio in particolare con le Coop. di tipo B, in collegamento con i CSV, gli Enti Locali, i Distretti Socio Sanitari, le A.ULSS;
  11. promuovere e partecipare alla stesura di leggi e provvedimenti finalizzati alla tutela della salute mentale e fisica anche nell’età evolutiva;
  12. stimolare e verificare l’effettiva attuazione della normativa vigente e la realizzazione del diritto/dovere del malato mentale alla cura;
  13. richiedere e collaborare alla realizzazione di forme sempre più efficaci di segretariato sociale e di tutela giuridica dei diritti del malato e della sua famiglia;
  14. avviare azioni per orientare la cultura e gli stili di vita all’attenzione alla salute mentale e fisica anche per realizzare l’accoglienza, a livello personale e comunitario, delle persone malate;
  15. promuovere la ricerca – e vi partecipa per quanto di competenza – intorno alla malattia (cause, migliori metodi di prevenzione, cura e riabilitazione, raccolta dati statistici ed epidemiologici);
  16. mantenere rapporti costanti con i competenti organi internazionali, nazionali, regionali e locali, per l’attuazione delle finalità indicate dal presente Statuto;
  17. ricevere e raccogliere contributi, donazioni, lasciti testamentari e fondi per il conseguimento delle finalità statutarie;
  18. instaurare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore.
  19. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva,  l’Associazione si attiverà mediante:
    • Collaborazione con i centri per la cura dei disturbi alimentari “Food For Mind” sulle attività di prevenzione e sensibilizzazione;
    • Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività;
    • Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè  queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
    • Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
    • Lo svolgimento delle  attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
  20. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale  normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • quote e contributi degli associati (stabilita la quota sociale per l’anno 2021 in euro 100 – cento – per i soci fondatori ed euro 50 – cinquanta – per i soci ordinari. Per l’anno 2022 e seguenti si stabilisce di equiparare la quota sociale dei soci fondatori a quella dei soci ordinari);
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
    • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali di associati e dei terzi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
  3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo  perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.
  4. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
  5. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 dlgs 117-17.